1. Home
  2. Progetti
  3. Circolare n. 1 del 19 aprile 2021 Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050”

Circolare n. 1 del 19 aprile 2021 Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050”

Settore: Progetti

In data 6 aprile 2019 è entrata in vigore la legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050”: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” che, coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 sul contenimento del consumo di suolo, prevede una serie di misure che incentivano e premiano la sostituzione ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione energetica degli edifici, da realizzare anche attraverso la promozione della qualità dei caratteri edilizi ed architettonici degli edifici, per un più generale miglioramento della qualità della vita.

In continuità, quindi, con tale citata disciplina sul contenimento del suolo, la legge regionale n. 14/2019 promuove operazioni di rinaturalizzazione del suolo occupato da manufatti incongrui, mediante la loro demolizione e il riconoscimento di uno specifico credito edilizio definito di rinaturalizzazione. Si tratta di un istituto particolarmente qualificante che rientra nel più ampio genere dei crediti edilizi, già previsti dalle citate leggi regionali n. 11/2004 (articoli 36 e 46) e n. 14/2017 (art. 4), e che, a differenza di quest’ultime, richiede, a fronte del riconoscimento di una capacità edificatoria, il ripristino delle naturali condizioni di permeabilità del suolo attraverso, appunto, la rinaturalizzazione dello stesso. La determinazione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione avviene mediante apposita variante allo strumento urbanistico generale, spettando quindi ai comuni di valutare l’interesse pubblico all’eliminazione del manufatto incongruo.

Sul tema dei crediti edilizi, va peraltro ricordato che la Giunta regionale, con deliberazione n. 263 del 2 marzo 2020 (BUR n. 30 del 10 marzo 2020), ha dettato le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi ai sensi di quanto previsto dell’articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 14/2019.

Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente previsti dalla legge regionale n. 14/2019 sono essenzialmente interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione dell’edificio, che associano, alla presenza delle condizioni elencate rispettivamente agli articoli 6 e 7, le premialità volumetriche e di superficie, quantificate in un apposito allegato alla legge regionale (allegato A) in funzione della destinazione d’uso residenziale o non residenziale dell’edificio; tra dette condizioni figurano, in particolare, l’utilizzo di materiali di recupero o di coperture a verde, la realizzazione di pareti ventilate, l’isolamento acustico, l’adozione di sistemi di recupero per le acque piovane, la rimozione e lo smaltimento del cemento amianto, nonché l’utilizzo di BACS (Building Automation Control System) e BIM (Building Information Modeling) nella progettazione dell’intervento.

Considerata la complessità del testo normativo, con il presente provvedimento, anche in ottemperanza a quanto dispone l’articolo 17, comma 8, si forniscono indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e, nel contempo, rendere agevole ed uniforme l’applicazione delle norme di nuova introduzione.

Si ritiene inoltre utile evidenziare che non saranno oggetto di commento le disposizioni che, per loro natura e contenuto, non presentano particolari problematiche applicative o interpretative e, più precisamente, le disposizioni di cui al Titolo IV (articoli 12, 13, 14 e 15) e al Titolo V (articolo 16), nonché gli articoli 18 e 20 della legge regionale n. 14/2019: nel caso degli articoli 12 e 15, si tratta di previsioni normative che non richiedono specifiche precisazioni, mentre relativamente agli articoli 13 e 14, spetterà alla Giunta regionale fornire, con apposito provvedimento, le modalità attuative e i conseguenti adempimenti. Infine, l’articolo 16 si limita ad introdurre nella legge regionale n. 11/2004 le modifiche necessarie a garantire il coordinamento con la nuova legge regionale (per l’esattezza, vengono sostituiti i commi 1 e 2 dell’articolo 36 “Riqualificazione ambientale e credito edilizio”), mentre per quanto riguarda le altre disposizioni non commentate, l’una (articolo 18) contiene la norma finanziaria, l’altra (articolo 20) dispone l’entrata in vigore della legge in esame.

Qui il testo della circolare

Articolo precedente
Rientro al lavoro dopo il Covid. Dal Ministero tutte le indicazioni per la riammissione in servizio
Articolo successivo
Riduzione premi Inail 2021, decreto Ministero Lavoro
Menu